Art. 29 · (Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Artt. 5 e 6 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 (*) - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 (**) - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67 - Art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415). Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita
Capo IIISez. I

Art. 29

49 / 121

(Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Artt. 5 e 6 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 (*) - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 (**) - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67 - Art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415). Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita

In vigore dal 5 apr 2025
( T.U. spiriti 1924 - R.D.L. n. 23/1933 - D.L. n. 1200/1948 - D.L. n. 142/1950 - D.L. n. 3/1956 (*) - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 (**) - legge 11 marzo 1988, n. 67 - legge 28 marzo 1968, n. 415). Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita 1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio. 2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche i depositi di alcole completamente denaturato in quantità superiore a 300 litri nonché, esclusivamente ai fini dell'applicazione degli , gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa. 2-bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, gli esercenti la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale nonché di birra presentano un'unica comunicazione di attività allo Sportello unico per le attività produttive che la trasmette, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di: a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale, ai sensi dell', comma 2; b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 50 litri; c) aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita; d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri; e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie; f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume. 4. Gli esercenti impianti e depositi obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono altresì muniti di licenza fiscale gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa obbligati alla denuncia di cui al comma 2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro... gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche. ------------ (*) Il riferimento al D.L. n. 3/1956 riguarda il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1956, n. 108. (**) Il riferimento al D.L. n. 216/1978 riguarda il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388.

Note all'articolo

  • Il D.L 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 ha disposto (con l'art. 5, comma 15-septies, alinea) che la modifica al presente ariticolo ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  • Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-29