Capo II
Art. 21 bis
40 / 121Disposizioni particolari per le emulsioni .
In vigore dal 1 gen 2014
(Disposizioni particolari per le emulsioni).
1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:
a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;
2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;
b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.
2. COMMA NON PIÙ PREVISTO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.
3. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni di cui al comma 1 ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione.
Note all'articolo
- La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 635) che l'efficacia delle modifiche del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-21-bis