Art. 5 · Norme transitorie in materia di beni, di documenti amministrativi e di definizione di procedimenti amministrativi.

Art. 5

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Norme transitorie in materia di beni, di documenti amministrativi e di definizione di procedimenti amministrativi.

In vigore dal 3 nov 1995
Norme transitorie in materia di beni, di documenti amministrativi e di definizione di procedimenti amministrativi. 1. Le province autonome di Trento e di Bolzano succedono nei beni immobili e nei rapporti relativi agli stessi beni immobili dello Stato che alla data del 31 dicembre 1995 sono utilizzati per l'espletamento delle funzioni tecnico amministrative delegate con il presente decreto. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, secondo e terzo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115. 2. Le province suddette subentrano nella proprietà di beni mobili, arredi e attrezzature di pertinenza degli uffici trasferiti. Alla consegna dei predetti beni, provvedono, entro il 31 dicembre 1995, i rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione mediante apposito verbale redatto con l'intervento di un rappresentante della provincia territorialmente competente. 3. Le province suddette subentrano, altresì, al Ministero dei trasporti e della navigazione per il rispettivo territorio, nei contratti in essere per la fornitura dei servizi di trasmissione dati. 4. Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento alle funzioni amministrative delegate con il presente decreto, intendendosi sostituiti sia il termine di cui all'art. 13 sia la data del 31 dicembre 1988 di cui al secondo comma dell'art. 14 soprarichiamati con la data del 1 gennaio 1996.
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