Art. 4
4 / 6Rimborso degli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate
In vigore dal 3 nov 1995
Rimborso degli oneri
per l'esercizio delle funzioni delegate
1. Dopo l'art. 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, come introdotto dall' del presente decreto, è aggiunto il seguente:
"Art. 4-ter. - 1. La determinazione dei rimborsi spettanti alle province ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, per l'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi dell'art. 4-bis del presente decreto, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all' che affluiscono direttamente alle province, è effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo ed il presidente delle rispettive giunte provinciali, tenendo conto di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-09-21;429#art-4