Art. 3
3 / 6Disposizioni in materia di sistema informativo e di attrezzature tecniche
In vigore dal 3 nov 1995
Disposizioni in materia di sistema informativo
e di attrezzature tecniche
1. Al fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto concerne le funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici delle province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le procedure del sistema informativo automatizzato della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e i protocolli di trasmissione compatibili con il medesimo sistema informativo.
2. Le attrezzature tecniche per l'esecuzione delle operazioni di revisione effettuate presso gli uffici delle province autonome di Trento e di Bolzano sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 241 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-09-21;429#art-3