Art. 3 · Disposizioni in materia di sistema informativo e di attrezzature tecniche

Art. 3

3 / 6

Disposizioni in materia di sistema informativo e di attrezzature tecniche

In vigore dal 3 nov 1995
Disposizioni in materia di sistema informativo e di attrezzature tecniche 1. Al fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto concerne le funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici delle province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le procedure del sistema informativo automatizzato della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e i protocolli di trasmissione compatibili con il medesimo sistema informativo. 2. Le attrezzature tecniche per l'esecuzione delle operazioni di revisione effettuate presso gli uffici delle province autonome di Trento e di Bolzano sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 241 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-09-21;429#art-3