Capo I›Sez. I
Art. 9
9 / 69Nomina a vice sovrintendente
In vigore dal 17 apr 2001
1. La nomina a vice sovrintendente si consegue:
a) nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni;
b) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli assistenti capo i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni ed un giudizio complessivo inferiore a buono con punti otto.
2. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui alla lettera b) e viceversa.
3. L'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione della prova di esame e la composizione della commissione esaminatrice, nonché per le finalità anche di cui all', comma 5, i programmi e le modalità di svolgimento del corso di cui alle lettere a) e b), e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto ministeriale.
4. La nomina a vice sovrintendente è conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), precedono in ruolo i vicintori del concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-9