Art. 58 · Inquadramenti
Capo II

Art. 58

67 / 69

Inquadramenti

In vigore dal 11 giu 1995
1. Dove non diversamente stabilito gli inquadramenti previsti dal presente decreto hanno effetto giuridico ed economico dal 1 settembre 1995. 2. Dopo la identificazione dei profili professionali di cui all', comma 4, si procederà all'inquadramento del personale nei profili professionali della qualifica d'inquadramento, disposto in applicazione degli , sulla base della professionalità di provenienza. 3. Fino al riassorbimento del soprannumero derivante dagli inquadramenti sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli o nei ruoli sottordinati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-58