Capo II
Art. 54
63 / 69Inquadramento nel ruolo degli aiuto operatori
In vigore dal 11 giu 1995
1. Il personale che al 1 settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di quarta qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all', comma 3, è inquadrato, anche in soprannumero, sulla base dell'anzianità di ruolo posseduta, nella qualifica di vice aiuto operatore del ruolo degli aiuto operatori del Corpo forestale dello Stato e, se in possesso di una anzianità di qualifica funzionale di quattro anni, in quella di aiuto operatore dello stesso ruolo.
2. Il personale che al 1 settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di terza qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all', comma 3, è inquadrato, anche in soprannumero, sulla base dell'anzianità di ruolo posseduta, dopo il personale di cui al comma 1, nella qualifica di vice aiuto operatore del ruolo degli aiuto operatori del Corpo forestale dello Stato e, se in possesso di una anzianità di diciassette anni, in quella di aiuto operatore previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese da effettuarsi con le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale, al quale sono ammessi anche i vice aiuto operatori di cui al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-54