Art. 52 · Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti
Capo II

Art. 52

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Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti

In vigore dal 11 giu 1995
1. Gli appuntati scelti in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1 settembre 1995, che abbiano oltre ventinove anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo. 2. Gli appuntati scelti in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1 settembre 1995, che abbiano oltre ventidue anni di effettivo servizio sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo. 3. Gli appuntati scelti in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1 settembre 1995, non compresi fra quelli di cui ai commi 1 e 2, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo. 4. Gli assistenti capo di cui all' saranno inquadrati, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da stabilirsi con decreto ministeriale. Al termine del predetto corso, il personale idoneo consegue la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1 settembre 1995. Gli assistenti capo che non partecipano al corso o non lo superano permangono nel ruolo di appartenenza. 5. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento. Lo stesso personale, per l'ammissione agli scrutini di cui agli beneficia, per una sola volta, di una riduzione del periodo di permanenza nella qualifica pari al tempo per il quale ha rivestito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso il conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria di cui all', comma 16, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e all', comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-52