Art. 44 · Corso di formazione
Capo ISez. II

Art. 44

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Corso di formazione

In vigore dal 17 apr 2001
1. I vincitori dei concorsi di cui all' sono nominati allievi vice periti con esclusione del personale del Corpo forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita e avviati a frequentare un corso della durata non inferiore a sei mesi, preordinato alla formazione professionale. 2. Le modalità del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna delle categorie di titoli, nonché le modalità d'attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali è indetto il concorso. 3. I frequentatori del corso che abbiano superato gli esami di fine corso, sono nominati vice periti in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria è formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso. Al superamento del periodo di prova sono nominati vice periti a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 con decorrenza giuridica del 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione. 4. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica l' e . 5. Al personale del Corpo forestale dello Stato che partecipa ai concorsi di cui all', si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 ed 11 dell'. Lo stesso può ripetere il corso di cui al comma 1 per una sola volta.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-44