Art. 40 · Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti
Capo ISez. II

Art. 40

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Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti

In vigore dal 11 giu 1995
1. Il personale del ruolo dei periti svolge funzioni che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di procedure tecnico-scientifiche ed amministrativo-contabili, anche complesse e collabora all'attività istruttoria e di studio. Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di apparecchiature e di procedure, anche complesse, per l'elaborazione automatica dei dati ed il trattamento dei testi. 2. Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilità diretta connesse sia alla predisposizione ed attuazione delle attività che alla elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli. 3. Può essere preposto ad unità operative coordinando l'attività di più persone con piena responsabilità per l'attività svolta e per i risultati conseguiti. Può inoltre svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione ed istruzione del personale. 4. Ai periti superiori, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una qualificata preparazione professionale nel settore al quale sono adibiti, con conoscenze di elevato contenuto specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in studi, esperimenti ed altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale. 5. Nell'ambito del ruolo dei periti, il personale appartenente alle qualifiche di vice perito, perito e perito capo in caso di impedimento o di assenza può sostituire il superiore gerarchico.
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