Capo I›Sez. II
Art. 36
40 / 69Nomina a vice revisore
In vigore dal 17 apr 2001
1. La nomina a vice revisore si consegue:
a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova scritta teorico-pratica tendente ad accertare il grado di preparazione professionale e un successivo corso di formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui è bandito il concorso, che abbiano compiuto, alla stessa data, almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato, nei due anni precedenti, sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni. Il trenta per cento dei posti è riservato al personale con qualifica di collaboratore capo;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso, oltre che dei requisiti di cui all', comma 1, lettere b) e c), e comma 2, di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale. Il dieci per cento dei posti disponibili è riservato al personale del ruolo degli operatori e collaboratori in possesso del prescritto titolo di studio.
2. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione delle categorie di titoli le materie oggetto dell'esame teorico-pratico e la composizione della commissione nonché i programmi e le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 1, lettere a) e b), in relazione alla specificità delle mansioni previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto ministeriale.
3. Le prove degli esami di cui alla lettera b) sono precedute da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalità di svolgimento di tale prova sono disciplinate nel bando di concorso.
4. Con il bando dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in contingenti di ciascun profilo professionale, e per il solo concorso di cui alla lettera a), si procede, altresì, alla definizione, anche, per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori e quelli relativi ai posti messi a concorso.
5. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori....
5-bis. Per il concorso di cui al comma 1, lettera a), nella formazione della graduatoria per l'ammissione al corso e di quella risultante dall'esame di fine corso, a parità di punteggio, prevale l'ordine di ruolo.
6. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui alla lettera b).
7. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice revisori con esclusione del personale del Corpo forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita e destinati a frequentare un corso di formazione professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove conclusive sono nominati vice revisori in prova, a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7-bis. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a) conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.
8. Il personale del Corpo forestale dello Stato che non supera il corso viene reintegrato nel ruolo di provenienza conservandone la qualifica, l'anzianità ed il posto ed è ammesso, a domanda, alla frequenza del corso successivo purchè continui a possedere i requisiti richiesti. È dimesso dal corso il personale che non supera gli esami finali dopo aver ripetuto il corso.
9. Con le stesse modalità di cui al comma 5 è compilata la graduatoria finale del corso, il cui ordine viene recepito nel provvedimento di nomina.
10. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica l'.
11. Il personale del Corpo forestale dello Stato che partecipa ai concorsi di cui al comma 1 che non supera il periodo di prova viene reintegrato nel ruolo di provenienza conservandone la qualifica, l'anzianità ed il posto di ruolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-36