Art. 35 · Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori
Capo ISez. II

Art. 35

39 / 69

Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori

In vigore dal 11 giu 1995
1. Il personale appartenente al ruolo dei revisori svolge mansioni richiedenti conoscenza specialistica e particolare perizia nel settore al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. 2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza. 3. Al personale della qualifica di revisore capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini ed essere attribuiti compiti di addestramento del personale sottordinato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-35