Art. 31 · Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori
Capo ISez. II

Art. 31

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Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori

In vigore dal 11 giu 1995
Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori 1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori svolge mansioni esecutive anche di natura tecnico-strumentale con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici. 2. I collaboratori ed i collaboratori capo possono, in relazione alla professionalità posseduta, svolgere compiti di addestramento del personale sottordinato ed avere responsabilità di guida e di controllo di altre persone.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-31