Capo I›Sez. I
Art. 21 ter
26 / 69Riconoscimento della denominazione di "scelto" agli ispettori superiori
In vigore dal 1 gen 2005
Riconoscimento della denominazione di "scelto"
agli ispettori superiori
1. Gli ispettori superiori che al 1 gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1 gennaio. 2. È escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo con punti dieci" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all', comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della censura, la selezione per il riconoscimento di "scelto", anche con effetto retroattivo, è effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193.
5. Le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonché i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalità di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
6. Agli ispettori superiori "scelti" possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all', comma 2, funzioni vicarie del responsabile di unità organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unità nell'ambito delle quali agli ispettori superiori "scelti" possono essere affidate le funzioni predette, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo , comma 2.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-21-ter