Art. 14 · Funzioni del personale del ruolo degli ispettori
Capo ISez. I

Art. 14

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Funzioni del personale del ruolo degli ispettori

In vigore dal 11 giu 1995
1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Detto personale, nell'ambito di compiti istituzionali, può essere preposto ad unità organiche operative ed organizzative con margini di iniziativa e discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, coordina e promuove l'attività di qualifiche inferiori con l'emanazione di programmi ed istruzioni specifiche per l'individuazione di obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire con piena responsabilità dell'attività svolta; collabora alla predisposizione di programmi relativi al servizio concorrendo all'attuazione dei medesimi nonché alla predisposizione di atti e provvedimenti di competenza degli ufficiali sostituendoli in caso di assenza o impedimento nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; provvede ove occorra alle attività necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature specializzate e sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e di istruzione.
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