Capo I›Sez. I
Art. 10
10 / 69Dimissioni dal corso
In vigore dal 17 apr 2001
1. È dimesso dal corso di cui all' il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi.
b-bis) non supera gli esami di fine corso.
2. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero dipendente da causa di servizio il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1, lettera b), è stata determinata da maternità è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Nel caso di dimissione per assenza determinata da infermità contratta durante il corso, il personale è ammesso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, a frequentare il primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica. In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina a vice sovrintendente è quella prevista per il corso frequentato e concluso.
3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche su proposta del direttore della scuola.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazione di anzianità, è restituito al servizio d'istituto ed è ammesso, a domanda, alla frequenza del corso successivo purchè continui a possedere i requisiti previsti. È dimesso dal corso il personale che non supera gli esami finali dopo aver ripetuto il corso.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che l'espressione "direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche", di cui al presente comma, deve intendersi riferita al "Capo del Corpo forestale dello Stato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-10