Art. 10 · Concorsi, esami e scrutini in atto
Capo II

Art. 10

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Concorsi, esami e scrutini in atto

In vigore dal 11 giu 1995
1. Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed esterni ed agli scrutini di promozione del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il personale suddetto, ove consegua nomine o promozioni ai sensi del comma 1, è inquadrato secondo le modalità di cui agli del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;200#art-10