Art. 9 sexies · Cause di cessazione dal rapporto di impiego
Capo III

Art. 9 sexies

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Cause di cessazione dal rapporto di impiego

In vigore dal 7 lug 2017
1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente cessano dal rapporto di impiego per una delle seguenti cause: a) per età; b) per infermità; c) per scarso rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore; d) a domanda; e) a seguito di nomina all'impiego civile; f) a seguito di transito all'impiego civile; g) per infermità, a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile; h) per perdita del grado; i) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; l) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. 3. Il militare cessa dal servizio nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.
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