Art. 9 octies · Categorie del congedo
Capo III

Art. 9 octies

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Categorie del congedo

In vigore dal 7 lug 2017
1. Il personale del ruolo appuntati e finanzieri in congedo appartiene a una delle seguenti categorie: a) ausiliaria; b) riserva; c) congedo illimitato; d) congedo assoluto. 2. L'ausiliaria riguarda il personale cessato dal servizio permanente e collocato in detta categoria del congedo secondo quanto stabilito dall'articolo 886 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. La riserva è composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano dalla categoria dell'ausiliaria. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di età. 4. Il congedo illimitato riguarda i militari in ferma volontaria e i militari cessati dal servizio permanente, a domanda, con meno di venti anni di servizio effettivo. In tale categoria sono soggetti ai seguenti obblighi di servizio: a) in tempo di pace, rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze, nonché alle chiamate di controllo; b) in tempo di guerra, rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamati in servizio. 5. I militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
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