Art. 80 ter · Ripartizione dei corsi di formazione su più cicli
Capo III

Art. 80 ter

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Ripartizione dei corsi di formazione su più cicli

In vigore dal 20 feb 2020
1. Il Corpo della guardia di finanza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di Istruzione del Corpo, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai vincitori dello stesso concorso che hanno frequentato corsi di formazione articolati in più cicli aventi identico ordinamento didattico per effetto di quanto previsto dal bando concorsuale emanato in data antecedente a quella di entrata in vigore del medesimo comma 1, qualora tali cicli siano stati avviati successivamente a tale ultima data. 1-ter. Qualora la facoltà di cui al comma 1 sia esercitata per i corsi formativi per allievo finanziere di cui all', a tutti i frequentatori è riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria prevista dal comma 5 del predetto .

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-80-ter