Art. 80 bis · Adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli
Capo III

Art. 80 bis

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Adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli

In vigore dal 7 lug 2017
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto e dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 possono essere modificate, fermo restando il volume organico complessivo dei medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicità dell'azione amministrativa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-80-bis