Capo III
Art. 80
38 / 113Norma di equivalenza
In vigore dal 10 apr 2001
1. A decorrere dal 1 settembre 1995, le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza devono intendersi riferite, compatibilmente alle disposizioni contenute nel presente decreto, al personale appartenente ai ruoli "sottufficiali" e "appuntati e finanzieri" di cui al presente decreto.
2. Le disposizioni di legge e di regolamento richiamate al comma 1, ove facciano espresso riferimento a gradi e/o qualifiche del personale di cui al comma 1, si devono intendere riferite, compatibilmente alle norme contenute nel presente decreto, allo stesso personale sulla base della equivalenza prevista dalla tabella L allegata al presente decreto.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, tutte le norme in vigore in cui si fa riferimento al personale "sottufficiali" del Corpo della Guardia di finanza devono intendersi rivolte al personale del ruolo "ispettori" e/o del ruolo "sovrintendenti", in conformità al disposto di cui all' del decreto di inquadramento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-80