Art. 8 · Posizione di stato degli allievi finanzieri
Capo III

Art. 8

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Posizione di stato degli allievi finanzieri

In vigore dal 7 lug 2017
1. Gli ammessi al corso per allievo finanziere sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita commissione esaminatrice, con determinazione del Comandante generale o dell'autorità da esso delegata. I militari in servizio e in congedo delle forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza nonché il personale appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado e le qualifiche all'atto della ammissione al corso. 2. La commissione di cui al precedente comma viene nominata con determinazione del Comandante generale o dell'autorità da esso delegata. 3. La promozione a finanziere è sospesa nei casi in cui l'allievo finanziere, già giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo. 4. Al venir meno della causa impeditiva specificata al comma 3, trovano applicazione le disposizioni relative alla decorrenza della promozione di cui al successivo , comma 2. 5. Gli allievi finanzieri, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria di anni quattro.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-8