Art. 8 · Posizione di stato degli allievi finanzieri
Capo III

Art. 8

31 / 113

Posizione di stato degli allievi finanzieri

In vigore dal 25 apr 2026
1. Gli ammessi al corso per allievo finanziere sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita commissione esaminatrice, con determinazione del Comandante generale o dell'autorità da esso delegata. I militari in servizio e in congedo delle forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza nonché il personale appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado e le qualifiche all'atto della ammissione al corso. 2. La commissione di cui al precedente comma viene nominata con determinazione del Comandante generale o dell'autorità da esso delegata. 3. La promozione a finanziere è sospesa qualora nei confronti dell'allievo finanziere, già giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa. 4. Al venir meno della causa impeditiva specificata al comma 3, trovano applicazione le disposizioni relative alla decorrenza della promozione di cui al successivo , comma 2. 5. Gli allievi finanzieri, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria di anni quattro.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-8