Capo II
Art. 79
14 / 113Impiego
In vigore dal 10 apr 2001
1. Nel periodo di applicazione delle disposizioni del titolo IV, capo I, e fino all'esaurimento degli effetti delle norme transitorie, i sottufficiali, in relazione a preminenti esigenze di servizio, possono essere impiegati anche in incarichi diversi da quelli normalmente attribuiti sulla base delle funzioni di cui agli del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, previe intese con i Ministri della difesa, dell'interno, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali, saranno determinati i nuovi distintivi di grado e di qualifica derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.
2-bis. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dell'insegna della qualifica di luogotenente del Corpo della Guardia di finanza. Fino all'emanazione del suindicato decreto, le insegne di qualifica sono provvisoriamente adottate con provvedimento direttoriale del comandante generale della Guardia di finanza.
3. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene inquadrato nei ruoli "appuntati e finanzieri", "sovrintendenti", e "ispettori", in via transitoria e sino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, conserva i distintivi di grado, di qualifica e di nomina posseduti prima dell'inquadramento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-79