Capo II
Art. 78
13 / 113Nomina a vice brigadiere e a maresciallo della riserva
In vigore dal 10 apr 2001
1. Con specifica domanda è conferita la nomina a "vice brigadiere della riserva" ovvero a "maresciallo della riserva", rispettivamente agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che siano collocati in congedo per infermità dipendente da causa di servizio dalle competenti commissioni medico-ospedaliere, e giudicati idonei al servizio nella riserva.
2. Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneità formulato dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento al grado superiore, ed hanno decorrenza dal giorno in cui il citato collegio medico ha espresso il giudizio di non idoneità, di cui al precedente comma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-78