Capo II
Art. 77
12 / 113Nomina a vice brigadiere e a maresciallo di complemento
In vigore dal 10 apr 2001
1. Con specifica domanda, da presentarsi in data coincidente con l'ultimo giorno di servizio effettivo, è conferita la nomina a "vice brigadiere di complemento" ovvero a "maresciallo di complemento", all'atto del collocamento in congedo, rispettivamente, agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che gli stessi abbiano compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.
2. Con le medesime modalità di cui al precedente comma, tale nomina ai suddetti gradi è conferita agli appartenenti ai ruoli "appuntati e finanzieri" e "sovrintendenti" che:
a) abbiano maturato almeno sei anni di servizio;
b) siano in possesso del diploma di scuola media superiore.
3. Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneità formulato dalle autorità incaricate ad esprimere i giudizi sull'avanzamento al grado superiore, semprechè gli interessati cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali, disciplinari ovvero per infermità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-77