Art. 73 quater · Clausola di salvaguardia economica per i marescialli capo e attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli ordinari e ai marescialli
Titolo VCapo I

Art. 73 quater

Abrogato110 / 113

Clausola di salvaguardia economica per i marescialli capo e attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli ordinari e ai marescialli

In vigore dal 1 gen 2005
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-73-quater