Titolo V›Capo I
Art. 73
107 / 113Trattamento economico
In vigore dal 1 set 1995
1. Le disposizioni che seguono si applicano a decorrere dal 1 settembre 1995, nei riguardi del personale comunque in servizio a tale data.
2. Con la decorrenza di cui al comma 1, al personale non direttivo e non dirigente della Guardia di finanza è attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennità mensile pensionabile risultanti dalla tabella I allegata al presente decreto, nonché gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo, di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo.
3. Fino alla successiva determinazione del trattamento economico del personale delle Forze di polizia, al personale inquadrato o promosso nel grado di "maresciallo aiutante", l'indennità mensile pensionabile è fissata nella misura lorda di lire 748.800.
4. L'importo relativo al livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 3 corrisponde a quello relativo al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-73