Capo III
Art. 72
37 / 113Personale in forza alla banda musicale del Corpo della guardia di finanza
In vigore dal 1 set 1995
1. In deroga alle disposizioni di cui al presente decreto, al personale inquadrato nei ruoli degli appartenenti alla banda musicale della Guardia di finanza continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, salvo quanto previsto nel presente articolo.
2. A decorrere dal 1 settembre 1995, fatte salve le posizioni del personale già in forza, a tale data, alla banda musicale della Guardia di finanza quale esecutore ed archivista:
a) la tabella E allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 è sostituita dalla tabella F allegata al presente decreto;
b) la tabella F allegata al predetto decreto legislativo n. 79 del 1991 è sostituita dalla tabella G allegata al presente decreto;
c) la tabella I allegata al menzionato decreto legislativo n. 79 del 1991 è sostituita dalla tabella H allegata al presente decreto.
3. Il personale del ruolo degli esecutori della banda musicale del Corpo della guardia di finanza, in servizio al 1 settembre 1995, è inquadrato, a tale data, secondo l'ordine di iscrizione a ruolo, nel grado di maresciallo aiutante, mantenendo l'anzianità di servizio maturata quale esecutore ovvero archivista nel complesso bandistico sino alla predetta data e ferma restando la collocazione nella parte e per lo strumento suonato alla data anzidetta, nonché conservando il trattamento economico in godimento, se più favorevole.
4. Ai fini della progressione di carriera, ai sottufficiali della banda musicale della Guardia di finanza si applicano, a decorrere dal 1 settembre 1995, i periodi minimi di permanenza nei gradi previsti dalla tabella F allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, come sostituita dalla tabella G allegata al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-72