Capo III
Art. 70
35 / 113Modifiche alla legge 1 febbraio 1989, n. 53
In vigore dal 1 set 1995
1. Gli della legge 1 febbraio 1989, n. 53, a decorrere dal 1 settembre 1995, ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel presente decreto, non si applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza.
2. Nell' della legge 1 febbraio 1989, n. 53 le parole: "vice brigadieri" sono sostituite dalla seguente: "marescialli".
3. Il comma 5 dell' della legge 1 febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:
"5. In tutte le norme in vigore, le espressioni 'militare di truppà e 'servizio continuativò riferite all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con quelle di 'personale appartenente al ruolo appuntati e carabinierì, 'personale appartenente al ruolo appuntati e finanzierì e 'servizio permanentè.".
4. Dopo il comma 2 dell' della legge 1 febbraio 1989, n. 53 è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Parimenti si procede al calcolo delle riduzioni di anzianità conseguenti ad interruzioni del servizio.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-70