Art. 70 · Modifiche alla legge 1 febbraio 1989, n. 53
Capo III

Art. 70

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Modifiche alla legge 1 febbraio 1989, n. 53

In vigore dal 1 set 1995
1. Gli della legge 1 febbraio 1989, n. 53, a decorrere dal 1 settembre 1995, ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel presente decreto, non si applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza. 2. Nell' della legge 1 febbraio 1989, n. 53 le parole: "vice brigadieri" sono sostituite dalla seguente: "marescialli". 3. Il comma 5 dell' della legge 1 febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente: "5. In tutte le norme in vigore, le espressioni 'militare di truppà e 'servizio continuativò riferite all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con quelle di 'personale appartenente al ruolo appuntati e carabinierì, 'personale appartenente al ruolo appuntati e finanzierì e 'servizio permanentè.". 4. Dopo il comma 2 dell' della legge 1 febbraio 1989, n. 53 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Parimenti si procede al calcolo delle riduzioni di anzianità conseguenti ad interruzioni del servizio.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-70