Art. 69 · Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212
Capo III

Art. 69

34 / 113

Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212

In vigore dal 10 apr 2001
1. Gli della legge 10 maggio 1983, n. 212, a far data dal 1 settembre 1995, ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel presente decreto e fermi restando, comunque, gli della stessa legge, non si applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza. 1-bis. All' della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto infine il seguente comma: "Per il Corpo della Guardia di finanza, la commissione permanente di avanzamento di cui all' della presente legge è costituita come segue: presidente: un ufficiale generale; membri ordinari: 3 ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un maresciallo aiutante o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero "appuntati e finanzieri", che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.". 1-ter Gli della, legge 18 gennaio 1952, n. 40, e gli del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, sono abrogati. 2. Il comma 6 dell' della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente: "La commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali del Corpo della guardia di finanza è competente a pronunciarsi sulle idoneità degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti". 3. Il secondo comma dell' della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente: "I sottufficiali di cui all' della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di età, sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-69