Art. 68 · Riammissione in servizio
Capo III

Art. 68

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Riammissione in servizio

In vigore dal 17 nov 2018
1. Il personale appartenente ai ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri" della Guardia di finanza, già posti in congedo a domanda, può ottenere la riammissione in servizio a condizione che non abbia superato il 40° anno di età, sia in possesso dell'idoneità fisica e degli altri requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo e, a pena di decadenza, non sia trascorso alla data di presentazione della domanda di riammissione più di un anno dalla data del congedo. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del personale collocato in congedo per infermità, semprechè abbia chiesto ed ottenuto presso le competenti autorità sanitarie militari la revisione del giudizio di permanente inidoneità con attribuzione della relativa idoneità a poter prestare servizio incondizionato nel Corpo. Il termine di un anno in questo caso, decorre dalla data della riacquistata idoneità fisica. 3. La previsione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di coloro che, ai sensi dell', comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, hanno ottenuto il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze. 4. La riammissione in servizio è disposta dal comandante generale della Guardia di finanza, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, tenuto conto: a) dei precedenti di carriera, disciplinari e sanitari; b) delle valutazioni caratteristiche riportate in servizio; c) del comportamento tenuto nel periodo trascorso in congedo; d) delle qualità morali. 5. È escluso dalla riammissione in servizio il personale collocato in congedo d'autorità, ad eccezione di quanto indicato al precedente comma 2. 6. Il personale riammesso subisce una riduzione dell'anzianità assoluta di grado pari al periodo di tempo trascorso in congedo. 7. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-68