Titolo IV›Capo I
Art. 65
105 / 113Inquadramento nel ruolo "ispettori"
In vigore dal 1 set 1995
1. I marescialli maggiori, i marescialli capi, i marescialli ordinari, i brigadieri e i vice brigadieri della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati, con le modalità indicate nel comma 2, nei seguenti gradi del ruolo "ispettori":
a) nel grado di maresciallo aiutante, i sottufficiali che, alla predetta data del 1 settembre 1995, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli che rivestono la qualifica di "aiutante" e la nomina a "cariche speciali", nonché i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, e del presente decreto;
b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data del 1 settembre 1995, rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonché i brigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, e del presente decreto;
c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che alla predetta data del 1 settembre 1995, rivestono il grado di brigadiere, nonché i sottufficiali utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado di brigadiere, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, e del presente decreto;
d) nel grado di maresciallo, i vice brigadieri.
2. L'inquadramento di cui al comma 1 avviene, per il personale indicato alle lettere b), c) e d) dello stesso comma, previa rideterminazione dell'anzianità di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente maturata ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, aumentata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado superiore ai sensi della tabella C allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212.
3. Il personale di cui alla lettera d) del comma 1, fermo restando l'inquadramento previsto dal comma 2, per il conseguimento del requisito previsto dalla tabella D/2 allegata al presente decreto, dovrà maturare sei anni di permanenza nel grado di maresciallo ordinario in luogo dei sette anni previsti dalla stessa tabella per detto grado. In tal senso verrà determinata l'anzianità di grado, ai soli fini giuridici, all'atto del conseguimento della promozione a maresciallo ordinario di detto personale.
4. I frequentatori del corso per il conseguimento della nomina a vice brigadiere, già reclutati e da reclutare ai sensi di bandi di concorso emanati, in vigenza della legge 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni, ed in fase di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguiranno la nomina a sottufficiale secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto, con il grado di maresciallo in luogo del grado di vice brigadiere.
5. Al personale di cui al comma 4, dopo il conferimento della nomina a maresciallo, ai fini del conseguimento del requisito per l'avanzamento ai gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo, previsto dalla tabella D/2 allegata al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3. In tal senso verrà determinata l'anzianità di grado, ai soli fini giuridici, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della nomina a maresciallo e della promozione a maresciallo ordinario.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-65