Titolo IV›Capo I
Art. 62
102 / 113Criteri di inquadramento
In vigore dal 19 set 1995
1. Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali ed al ruolo finanzieri e appuntati sono inquadrati nei ruoli "ispettori", "sovrintendenti" ed "appuntati e finanzieri", secondo i criteri di cui ai successivi articoli.
2. Gli inquadramenti di cui al comma 1:
a) hanno effetto giuridico ed economico a decorrere dal 1 settembre 1995;
b) sono effettuati sulla base dell'anzianità di servizio maturata dal momento di iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza, calcolata, per ciascun grado, secondo i criteri di cui ai seguenti provvedimenti:
1) per il personale appartenente al ruolo "Sottufficiali", la legge 31 luglio 1954, n. 599, il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e la legge 10 maggio 1983, n. 212;
2) per il personale appartenente al ruolo "finanzieri e appuntati", la legge 3 agosto 1961, n. 833, e la legge 1 febbraio 1989, n. 53.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-62