Art. 61 · Promozione straordinaria per meriti eccezionali
Capo IV

Art. 61

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Promozione straordinaria per meriti eccezionali

In vigore dal 7 lug 2017
1. La promozione straordinaria per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato a operazioni di polizia o di servizio di rilevante entità ovvero abbia reso servizi di eccezionale importanza dimostrando, nel portarli a compimento, non comune senso di responsabilità e spiccate qualità professionali, militari, intellettuali e culturali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore. 2. La proposta di promozione straordinaria per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale generale dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri motivati delle autorità gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorità esprima parere contrario, la proposta non può avere ulteriore corso. 3. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali decide il Comandante generale della guardia di finanza, previo motivato parere favorevole espresso, all'unanimità, dalla competente commissione permanente di avanzamento di cui all'. Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimità ovvero esprima parere contrario, la proposta non può avere ulteriore corso. 4. Il personale di cui al comma 1, riconosciuto meritevole all'avanzamento per meriti eccezionali, è promosso con decorrenza dalla data della proposta, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza che ne reca la motivazione. I militari riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti eccezionali con proposta di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli di appartenenza. 5. Possono beneficiare della promozione straordinaria per meriti eccezionali anche coloro che rivestono il grado apicale dei ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri. In tal caso il personale interessato consegue la nomina, rispettivamente, a maresciallo e a vice brigadiere.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-61