Capo III›Sez. II
Art. 45
68 / 113Rinvio dal corso
In vigore dal 17 nov 2018
1. I frequentatori del corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia.
2. Sono rinviati dal corso, d'autorità, gli allievi marescialli che:
a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;
b) riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi;
c) vengano riprovati agli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso.
d) siano stati per qualsiasi motivo assenti, per singolo anno di corso, più di novanta giorni, anche se non continuativi;
d-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame.
3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126. I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà sono ammessi, per un massimo di due volte, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo o il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi del comma 5 dell'.
4. I provvedimenti di rinvio di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-45