Art. 28 · Esclusione e rinvio dai corsi
Capo IISez. II

Art. 28

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Esclusione e rinvio dai corsi

In vigore dal 20 feb 2020
1. Gli ammessi alla frequenza dei corsi di cui all' possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dagli stessi per rinunzia. 2. Sono rinviati dai corsi, d'autorità, i frequentatori che: a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualità necessarie per ben esercitare le funzioni del nuovo grado; b) vengano riprovati agli esami di seconda sessione, dopo aver già ripetuto per una volta i corsi; c) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti dalle attività didattiche per periodi, anche non continuativi, superiori a un quarto delle rispettive durate; c-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame. 3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126. I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà sono ammessi per un massimo di due volte a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso successivo senza essere considerati ripetenti. 4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-28