Capo II›Sez. II
Art. 28
27 / 113Esclusione e rinvio dai corsi
In vigore dal 20 feb 2020
1. Gli ammessi alla frequenza dei corsi di cui all' possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dagli stessi per rinunzia.
2. Sono rinviati dai corsi, d'autorità, i frequentatori che:
a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualità necessarie per ben esercitare le funzioni del nuovo grado;
b) vengano riprovati agli esami di seconda sessione, dopo aver già ripetuto per una volta i corsi;
c) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti dalle attività didattiche per periodi, anche non continuativi, superiori a un quarto delle rispettive durate;
c-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame.
3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126. I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà sono ammessi per un massimo di due volte a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso successivo senza essere considerati ripetenti.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-28