Capo II›Sez. II
Art. 21
20 / 113Modalità dei concorsi
In vigore dal 20 feb 2020
1. Nei bandi di concorso, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) per i soli concorsi di cui all', comma 1, lettera b), le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonché l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.
2. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) è nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;
b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianità anagrafica;
c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nel periodo corrispondente a un sesto della durata dei corsi di formazione di cui all', tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
2-bis. La nomina a vincitore di concorso è revocata nei confronti del candidato di uno dei concorsi di cui all', comma 1, lettere a) e b), che, dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito, ha effettuato il transito di contingente ai sensi dell'. In deroga a quanto previsto dal presente comma e fermo restando il numero complessivo dei posti messi a concorso, il candidato transitato è comunque ammesso a frequentare il corso di formazione previsto per il contingente di destinazione se il punteggio finale di merito conseguito, da rideterminare secondo le disposizioni del bando di concorso, è utile ai fini della nomina a vincitore per il medesimo contingente. L'incremento dei posti a concorso per il contingente di destinazione è pari al decremento dei posti per il contingente di provenienza.
3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-21