Art. 16 · Ruolo "sovrintendenti"
Capo IISez. I

Art. 16

15 / 113

Ruolo "sovrintendenti"

In vigore dal 7 lug 2017
Il ruolo "sovrintendenti" è articolato nei seguenti tre gradi gerarchici: a) brigadiere capo; b) brigadiere; c) vice brigadiere.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2016, prima e seconda valutazione, giudicati idonei, iscritti in quadro e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento alle aliquote al 31 dicembre 2016, e' valido anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-16