Art. 13 · Avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" in particolari situazioni
Capo IV

Art. 13

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Avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" in particolari situazioni

In vigore dal 7 lug 2017
Avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" in particolari situazioni 1. Il personale di cui all' che sia stato escluso o sospeso dalla valutazione perché in aspettativa per infermità e che sia stato dichiarato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato nel Corpo, ovvero sia deceduto, ha diritto al conseguimento della promozione con decorrenza dal giorno antecedente alla riforma ovvero al decesso. 2. I militari che, nell'anno in cui avrebbero maturato i requisiti prescritti per l'avanzamento, siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle suddette intervenute cause impeditive. 3. La promozione di cui ai precedenti commi è conferita, previo giudizio espresso dalla commissione di cui all' della legge 10 maggio 1983, n. 212 e successive modificazioni, con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza....

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-13