Titolo I›Capo I
Art. 1
1 / 113Istituzione ruoli
In vigore dal 1 set 1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli della Costituzione;
Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l';
Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;
Acquisiti i pareri degli organismi di rappresentanza del personale militare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno;
EMANA:
il seguente decreto legislativo
Istituzione ruoli
1. Nell'ambito del Corpo della guardia di finanza sono istituiti i seguenti ruoli:
a) ruolo "ispettori";
b) ruolo "sovrintendenti";
c) ruolo "appuntati e finanzieri".
2. L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi o qualifiche di ciascun ruolo, fra gli appartenenti al personale del Corpo della guardia di finanza e il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, sono stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto.
---------------
Nota redazionale
Il testo delle premesse è riportato già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/07/1995, n. 162 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199#art-1