Capo IV
Art. 20
21 / 29In vigore dal 11 giu 1995
1. Il personale del ruolo degli esecutori della banda musicale della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato secondo l'ordine di ruolo e di qualifica, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli orchestrali, istituito con il presente decreto conservando, se più favorevole, il trattamento economico in godimento:
a) nella qualifica di orchestrale perito tecnico superiore, gli esecutori della prima parte A e B, nonché gli esecutori della seconda parte A e B con una anzianità nella parte non inferiore a otto anni e gli esecutori della terza parte A e B con una anzianità nella parte non inferiore a quindici anni;
b) nella qualifica di orchestrale perito tecnico capo, gli esecutori della seconda parte A e B e gli esecutori della terza parte A e B non compresi nella lettera a).
2. Ai fini della progressione in carriera, le anzianità di servizio nelle qualifiche di ruolo degli esecutori sono valutate secondo le disposizioni previste dall' del presente decreto, in quanto compatibili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;197#art-20