Art. 19
Capo IV

Art. 19

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In vigore dal 31 mar 2001
1. Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il ruolo ad esaurimento dei periti tecnici del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica. 2. Il ruolo ad esaurimento dei periti tecnici comprende l'unica qualifica di perito tecnico capo. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "I ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici di cui agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 sono soppressi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;197#art-19