Capo IV
Art. 19
20 / 29In vigore dal 31 mar 2001
1. Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il ruolo ad esaurimento dei periti tecnici del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica.
2. Il ruolo ad esaurimento dei periti tecnici comprende l'unica qualifica di perito tecnico capo.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "I ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici di cui agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;197#art-19