Capo IV
Art. 17
18 / 29In vigore dal 31 mar 2001
1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, al personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, a quello del ruolo dei revisori tecnici e a quello del ruolo dei periti tecnici.
1-bis. Le modalità di promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza di cui all', comma 1, lettera b), si applicano anche, per contingenti di quaranta posti l'anno e per quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine della promozione dei periti tecnici capo alla qualifica di perito tecnico superiore, osservando le disposizioni dei commi 2 e 3 dello stesso articolo. Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni decorrono dalla data in cui hanno avuto decorrenza le corrispondenti promozioni alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, disposte in base alle procedure di selezione previste dal citato , comma 1, lettera b). Le predette selezioni sono espletate con un'unica procedura.
2. Prima di procedere all'inquadramento di cui al comma 1, le promozioni ancora non conferite nel ruolo dei periti tecnici saranno attribuite, ora per allora, nel limite dei posti disponibili in ciascuna qualifica, prescindendo dai contingenti dei vari profili professionali. A tal fine le promozioni alla qualifica di perito tecnico principale non ancora conferite saranno attribuite, ora per allora, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutini per merito comparativo ai quali è ammesso il personale con la qualifica di perito tecnico che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;197#art-17