Art. 14
Capo IV

Art. 14

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In vigore dal 11 giu 1995
1. Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la promozione alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza si consegue, anche in soprannumero: a) secondo le modalità previste dall'art. 31-bis, lettera a); b) per contingenti di 1000 posti l'anno, previa selezione alla quale è ammesso il personale che riveste la qualifica di ispettore capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonché la composizione della commissione che procederà alla selezione. 2. Alla selezione di cui al comma 1 può partecipare il personale ivi indicato che, nei tre anni precedenti, non abbia riportato sanzioni disciplinari pari o più gravi della deplorazione ed abbia riportato un giudizio non inferiore a "buono". 3. Le procedure inerenti alla prima delle selezioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono avviate immediatamente dopo l'effettuazione dell'inquadramento previsto all', comma 1, lettera a) e le sole promozioni relative a detta prima selezione sono conferite con decorrenza dalla data dell'inquadramento suddetto ai soli fini giuridici. I promossi conseguono la qualifica di ispettore superiore andandosi a collocare nel ruolo immediatamente dopo gli ispettori superiori inquadrati nella qualifica ai sensi dell', comma 1, lettera a), che, prima dell'inquadramento, li precedevano nel ruolo.
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