Art. 8 bis
10 / 10Consultazione delle rappresentanze del personale .
In vigore dal 31 dic 2023
(Consultazione delle rappresentanze del personale).
1. Le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a ordinamento civile e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate di cui all' sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di adozione del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 46 del 2022".
- Il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, come modificato dal D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di adozione del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1478, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;195#art-8-bis