Art. 6 · Materie riservate alla legge

Art. 6

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Materie riservate alla legge

In vigore dal 11 giu 1995
1. Per il personale di cui all', restano comunque riservate alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge, secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate dall', comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;195#art-6