Art. 5 · Autorizzazioni di prodotti fitosanitari: rilascio, rinnovo, riesame, ritiro e modifiche

Art. 5

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Autorizzazioni di prodotti fitosanitari: rilascio, rinnovo, riesame, ritiro e modifiche

In vigore dal 2 ago 2001
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290. 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290. 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290. 5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290. 6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290. 7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290. 8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290. 9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290. 10. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290. 11. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290. 12. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290. 13. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290. 14 COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290. 15. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290. 16. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290. 17. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290. 18. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290. 19. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N.290. 20. Allo scopo di proteggere le risorse idriche vulnerabili o per altri motivi di tutela sanitaria o ambientale, inclusa la tutela dell'entomofauna utile e degli altri organismi utili, il Ministro della sanità, su documentata richiesta delle Regioni o delle Province autonome, sentita la Commissione di cui all', può disporre limitazioni o esclusioni di impiego, anche temporanee, nonché particolari periodi di trattamento in aree specifiche del territorio, per prodotti fitosanitari autorizzati; la Regione o la Provincia autonoma possono chiedere che propri esperti siano sentiti dalla Commissione. 21. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni e le Province autonome, definisce i criteri per l'individuazione delle aree vulnerabili, nelle quali le Regioni e le Province autonome possono chiedere l'applicazione delle limitazioni e delle esclusioni di impiego di cui al comma 20. 22. Le Regioni e le Province autonome regolamentano, per i prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del comma 1: a) l'impiego per scopi non agricoli di quelli ad attività diserbante; b) il trattamento con mezzi aerei in casi eccezionali e di dimostrata necessità, di quelli autorizzati per lo scopo specifico.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;194#art-5