Art. 21 · Disposizioni tecniche

Art. 21

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Disposizioni tecniche

In vigore dal 11 giu 1995
1. Con decreto del Ministro della sanità saranno emanate le disposizioni eventualmente necessarie per assicurare la corretta attuazione delle disposizioni tecniche contenute negli allegati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;194#art-21